Voglio
conoscerti

Voglio incontrare te e la tua azienda per ascoltare,

capire e studiare quello che funziona per voi e costruire

il mio servizio sulle vostre esigenze reali.

I servizi dello Studio Belli

Elaborazione paghe

Per vincere la sfida di mobilità, flessibilità ed eterogeneità del lavoro ti offriamo un servizio impeccabile basato su tecnologie digitali e competenze evolute.
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Consulenza del lavoro

Complessità della materia e ipercompetitività del mercato necessitano di scelte sagaci, funzionali e sicure e di relazioni solide con tutti gli interlocutori istituzionali.
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Amministrazione del personale

La gestione amministrativa delle RU va prima di ogni cosa progettata con cura e poi accompagnata con puntualità e meticolosità certosina. Insieme passo dopo passo.
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Formazione

Ti affianchiamo nella ricerca dei finanziamenti più idonei allo specifico bisogno formativo della tua azienda e nella gestione efficace delle pratiche di accesso.
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Bando: incentivo FRI-Tur (Fondo rotativo Turismo)

Bando del Ministero del Turismo a favore delle imprese turistiche per l’accesso all’incentivo FRI-Tur (Fondo rotativo Turismo), specificato di seguito:

Chi può presentare domanda:
– imprese alberghiere;
– imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge n. 96/2006 e dalle pertinenti norme regionali;
– imprese che gestiscono strutture ricettive all’ aria aperta;
– imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici (inclusi i parchi acquatici e faunistici).

Le imprese proponenti devono gestire un’attività ricettiva o di servizio turistico in immobili aree di proprietà di terzi ovvero essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui è esercitata l’attività ricettiva o il servizio turistico.

 Quali sono gli investimenti agevolabili.
Le richieste devono avere ad oggetto programmi di investimento. In particolare, sono ammissibili i programmi che riguardano:
– incremento dell’ efficienza energetica;
– riqualificazione antisismica;
– manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, installazione di manufatti e prefabbricati, funzionali alla realizzazione di interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
– realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali (solo per gli stabilimenti termali);
– digitalizzazione;
– acquisto/rinnovo arredi.

I programmi di investimento devono essere:
– avviati successivamente alla presentazione della domanda di incentivo e comunque entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento:
– essere conclusi entro 30 mesi dalla data di stipula contratto di finanziamento;
– essere conformi al principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH).

Che tipo di agevolazioni sono previste.
Sono previste due forme di incentivo:
un contributo diretto alla spesa (contributo conto impianti): concedibile nella misura massima del 35% delle spese e dei costi ammissibili;
un finanziamento agevolato concesso da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ad un tasso nominale annuo pari allo 0,50%, con una durata compresa tra i 4 e i 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di Finanziamento.

Al finanziamento agevolato deve essere associato un finanziamento bancario a tasso di mercato di pari importo e durata, erogato da una banca scelta liberamente dall’impresa tra le banche aderenti alla misura.

Quando e come presentare domanda
Le domande di agevolazione possono essere presentate dal 20 marzo 2023 al 20 aprile 2023, esclusivamente tramite la piattaforma on line.
Alla domanda deve essere allegata l’attestazione della banca finanziatrice in merito alla valutazione del merito di credito e all’intervenuta adozione della delibera di finanziamento.

Studio Belli ha ottenuto la certificazione per: Quality Management System.

Ultime news: Proroga Bonus SICUREZZA

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato fino al 31/12/2024 il Bonus Sicurezza. 
Si potrà beneficiare di una detrazione del 50% ripartita in 10 quote annuali, per le spese sostenute per i seguenti interventi:
– il rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
– l’apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
– l’installazione di porte blindate o rinforzate;
– l’apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
– l’installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
– l’apposizione di saracinesche;
– l’installazione di tapparelle metalliche con bloccaggi;
– l’installazione di vetri antisfondamento;
– l’installazione di casseforti a muro;
– l’installazione di fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;
– l’installazione d’impianti di rilevazione incendi, evacuazioni e controllo fumi.

Sono agevolabili non solo le spese relative all’acquisto dei materiali ma anche i costi di progettazione e delle prestazioni professionali connesse come pure quelle per la messa a norma degli impianti elettrici.

Vale lo stesso per eventuali perizie e sopralluoghi o anche la parcella sostenuta per la certificazione di conformità dei lavori.

Chi può richiederlo?
Può essere fruito da tutti i soggetti tenuti al versamento dell’IRPEF, nel dettaglio, i proprietari dell’immobile nel quale sono installati i sistemi di sicurezza ma anche i titolari di diritti reali o personali di godimento.

- NOVITA’ FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023 -

L’art. 1, comma 63, riduce dal 10 al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate nell’anno
2023 sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del
settore privato, di cui all’art. 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Nella relazione tecnica, il Governo stima, sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche relative all’anno d’imposta 2019, un ammontare di premi di circa 2.647,3 milioni di euro. Stima altresì, prudenzialmente, un incremento dell’ammontare dei premi a tassazione separata di circa il 10% per considerare l’effetto incentivante relativo alla nuova aliquota e quindi pari a 264,7 milioni di euro per un totale di base imponibile di circa 2.912 milioni di euro. Il costo totale della misura, considerando il mancato gettito dell’Irpef e delle addizionali comunale e regionale, ammonta a 222,3 milioni di euro nel 2023 e 6,9 milioni nel 2024.

 

L’art. 1, commi 286 e 287, prevede la facoltà per il lavoratore dipendente, pubblico o privato che abbia raggiunto o raggiunga entro il 31 dicembre 2023 i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato posti dalla disciplina transitoria di cui all’art. 53 comma 1 (relativa alla cosiddetta quota 103), di richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell’importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito.
La definizione delle modalità attuative della norma in esame è demandata ad un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da emanarsi (di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze) entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (1° gennaio 2023).

 

L’art. 1, commi dal 288 al 291, novella la disciplina dell’APE sociale (consistente in una indennità in favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici), prorogandone l’applicazione in via sperimentale fino al 31 dicembre 2023.
Inoltre, il comma 289 conferma anche per il 2023 la possibilità per gli appartenenti alle categorie professionali individuate all’allegato 2 della Legge di bilancio 2022, di accedere all’Ape sociale qualora svolgano tali attività da almeno sette anni negli ultimi dieci, o da almeno sei anni negli ultimi sette, e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni (32 anni nel caso di operai edili, ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta).
Il comma 290 dispone l’applicazione delle disposizioni che semplificano la procedura per l’accesso all’APE sociale anche con riguardo ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2023.
Conseguentemente, devono ritenersi adeguati i termini e le scadenze attualmente previsti, per cui i soggetti in possesso dei requisiti previsti possono presentare domanda per il loro riconoscimento dell’APE sociale entro il 31 marzo 2023, oppure entro il 15 luglio 2023. Le domande presentate successivamente a tale data (e comunque non oltre il 30 novembre 2023) sono prese in considerazione solamente nel caso in
cui siano ancora disponibili le risorse finanziarie a ciò destinate.ppure

 

L’art. 1, comma 292, modificando l’art. 16 del D.L. n. 4/2019 (“Opzione donna”) e inserendovi il comma 1bis, consente l’accesso anticipato al trattamento pensionistico, calcolato secondo le regole del sistema contributivo, alle lavoratrici che:
• abbiano maturato entro il 31 dicembre 2022 un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni;
• abbiano un’età anagrafica di almeno 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio, nel limite massimo di 2
anni);
• siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti: o assistano da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni, oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; o abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile); o siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa istituita (con la legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 852) dal Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In tal caso, la riduzione di due anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.


Resta fermo che le lavoratrici che già entro il 31 dicembre 2021 abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e un’età di almeno 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) o 59 anni (nel caso di lavoratrici autonome) possano comunque accedere al trattamento pensionistico anticipato “opzione donna”. Come indicato nella Relazione Illustrativa, viene confermato il regime delle decorrenze previsto dall’articolo
12 del D.L. n. 78/2010, comportante il conseguimento al diritto al trattamento pensionistico trascorsi un numero di mesi dalla data di maturazione dei requisiti, pari a 18 per le lavoratrici autonome, e pari a 12 per le lavoratrici dipendenti.

Resta fermo che, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico da parte delle lavoratrici dei comparti scuola e AFAM, la cessazione dal servizio e la decorrenza del relativo trattamento pensionistico hanno effetto dalla data di inizio del nuovo anno scolastico o accademico.
In sede di prima applicazione, per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM a tempo indeterminato, la domanda di cessazione del servizio può essere presentata entro il 28 febbraio 2023, con effetti dall’inizio dell’anno scolastico o accademico.

 

Il comma 301 dispone lo stanziamento di 20 milioni di euro per l’anno 2023 a sostegno dell’imprenditoria
giovanile e femminile di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo n. 185 del 2000.

 

L’art. 1, commi dal 342 al 354, estende la possibilità di acquisire prestazioni occasionali:
elevando da 5 a 10 mila euro l’anno il limite massimo dei compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali (comma 342, lett. a);
• alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1 (comma 342, lett. b);
• rimuovendo il divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale per gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze un numero di lavoratori subordinati a tempo indeterminato da cinque a dieci; detto limite si applicherebbe anche a tutte le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, equiparate, dunque, agli altri utilizzatori (comma 342, lett. d);
• ammettendo il ricorso a prestazioni occasionali anche per lo svolgimento di attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell’anno solare (comma 344).

 

L’art. 1, comma 359, prevede, con riferimento ai lavoratori dipendenti e limitatamente ad un periodo o ad un complesso di periodi non superiori ad un mese e compresi entro il sesto anno di vita del bambino ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento, l’aumento della percentuale di retribuzione da corrispondere alle madri lavoratrici in periodo di congedo parentale.
Tale elevamento è riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo) alla madre o al padre. In base a tale elevamento, l’aliquota (commisurata sulla retribuzione) per il calcolo dell’indennità per congedo parentale è pari, limitatamente al periodo o ai periodi in oggetto, all’80% anziché al 30%.
L’elevamento non si applica per i casi in cui, per la madre o, rispettivamente, per il padre, il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2022.

 

L’ art. 1, commi dal 384 al 388, va a modificare le regole attualmente vigenti in materia di mezzi di
pagamento.
In primo luogo, viene modificato l’articolo 49 del d.lgs. n. 231/2007, in materia di limitazione all’uso del contante. Viene infatti innalzato il limite oltre il quale si applica il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera da 1.000 a 5.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Viene poi modificata la disciplina sanzionatoria in caso di mancata accettazione dei pagamenti con strumenti elettronici. Con la modifica in esame si dispone che le sanzioni di cui all’articolo 15, comma 4bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 si applicheranno esclusivamente in caso di mancata accettazione di pagamenti, a mezzo di carta di pagamento (carta di debito, carta di credito e carte prepagate), di importo
superiore a 60 euro.

L’art. 1, commi 357 e 358, apporta una serie di modifiche alla disciplina dell’Assegno Unico Universale di cui al D.lgs. 230/2021.
Nel dettaglio, ai sensi del provvedimento in esame: 


• la misura di base dell’assegno unico universale per ciascun figlio maggiorenne a carico e disabile viene equiparata a quella generale prevista per ciascun figlio minorenne a carico. Tale equiparazione, già prevista fino al 31 dicembre 2022 dal suddetto D.lgs. 230/2021, viene ora resa permanente;


• la maggiorazione prevista per ciascun figlio minorenne a carico e disabile viene estesa in via permanente per i figli maggiorenni a carico e disabili di età inferiore a ventuno anni. Anche in tal caso l’equiparazione era già stata prevista in via transitoria fino al 31 dicembre 2022;


• si prevede (analogamente alla disposizione operante fino al 31 dicembre 2022) un importo aggiuntivo (dell’assegno in esame) per i nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità e rientranti nell’ambito di applicazione della maggiorazione temporanea di cui all’art. 5 del citato D.Lgs. n. 230/2021 (ISEE non superiore a 25.000 euro ed effettiva percezione dell’assegno per nucleo familiare in presenza di figli minori), e successive modificazioni. L’importo aggiuntivo in esame è pari a 120 euro mensili. Si ricorda che la suddetta maggiorazione temporanea ha natura decrescente, essendo il relativo importo ridotto a due terzi a partire dal 1° gennaio 2023 e ad un terzo per il 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio del 2025 (dal mese di marzo 2025 la maggiorazione cessa);


• si introduce, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, un incremento della misura dell’assegno in esame, incremento pari al 50% (commisurato sull’assegno al netto dell’eventuale maggiorazione temporanea suddetta) per ciascun figlio di età inferiore ad un anno, oppure di età inferiore a tre anni nel caso in cui l’ISEE del nucleo familiare sia inferiore o pari a 40.000 euro e nel nucleo medesimo vi siano almeno tre figli (lettera a), numero 1), del comma 357 in esame;


• si eleva da 100 a 150 euro mensili, in base ad una novella inserita dalla Camera dei deputati (numero 4) del presente comma 357, la maggiorazione forfettaria dell’assegno in esame, prevista per i nuclei familiari con quattro o più figli a carico. L’elevamento si applica dal 1° gennaio 2023. Si ricorda che, per il riconoscimento di tale maggiorazione, rilevano, al fine del soddisfacimento della suddetta condizione numerica, i figli che siano a carico e facciano parte del nucleo familiare, a prescindere dalla loro età anagrafica.

- BANDI ATTIVI -

Iniziativa dell’INAIL per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale volti alla riduzione del fenomeno infortunistico/tecnopatico o al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, tramite l’utilizzo delle tecnologie Impresa 4.0.

Caratteristiche dell’agevolazione

L’istituto mette a disposizione delle imprese 2 milioni di euro sotto forma di contributi alla spesa sostenuta, nella misura del 50%, per un importo compreso tra un minimo di 100.000 euro ad un massimo di 140.000 euro per ciascun progetto.

Chi può partecipare

Il bando si rivolge a start up, micro, piccole, medie e grandi imprese, con stabile organizzazione in Italia, che non abbiano alcun impedimento a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Ognuna di esse può presentare una sola proposta progettuale in forma singola o in qualità di capofila di partenariati costituiti da più aziende.

In cosa consiste

Il progetto, per essere ammesso al finanziamento, deve essere compreso tra una di queste tre tipologie di aiuti:

  • aiuti ai progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
  • aiuti all’innovazione a favore delle PMI;
  • aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione.

 

Come partecipare

Le domande devono essere trasmesse tramite la piattaforma: https://retecompetencecenter4-0-italia.it/artes/ fino al 16 gennaio 2023 !!!

Ulteriori informazioni riguardo la procedura di valutazione e le modalità di partecipazione al bando sono disponibili sul sito www.inail.it.

4 ottimi motivi
per sceglierci

01

Quando si tratta di risultati e dei nostri clienti, non ci accontentiamo mai.

02

Per te ci siamo sempre, disponibili all'ascolto, a rimboccarci le maniche o a trovare soluzioni.

03

Abbiamo a cuore la tua sicurezza e la tua serenità, anche a rischio di essere impopolari.

04

Siamo innamorati del nostro lavoro e ci mettiamo tutta la passione e l'entusiasmo che l'amore merita.

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Sabrina Belli - Consulente del lavoro

Da oltre 10 anni sono una consulente del lavoro e ho costruito la relazione con ogni mio cliente concentrandomi su forma, sostanza e rispetto reciproco.

Forma, nella mia disponibilità personale all’ascolto attento ed attivo dei singoli casi, nella gestione accorta di contratti e normative e nella passione e nello scrupolo che dedico ad ogni azienda considerandola con lo stesso criterio di una buona madre di famiglia.

Sostanza, nell’ossessione per una continua razionalizzazione e riduzione dei costi che sia sicura, che liberi risorse per finanziare lo sviluppo e mantenga i dipendenti o collaboratori dell’azienda motivati, attivi e propositivi.

Rispetto, come sentimento che nasce spontaneamente fra persone che hanno obiettivi comuni e lavorano duramente e onestamente per raggiungerli.

Scegliendo me e lo Studio Belli, troverai dinamismo, puntualità e ascolto, troverai un supporto caparbio, arguto e affidabile e troverai sempre delle persone attente.

Come possiamo iniziare a conoscerci?

Con un check sullo stato dell’arte della consulenza del lavoro nella tua azienda.

Scoprirai se è il momento di cambiare, quali sono i tuoi punti di forza e quali le debolezze.